La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti dello studente. Essa deve essere attribuita collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale. Il voto di condotta non ha una valenza meramente sanzionatoria, in quanto risulta strumento imprescindibile di orientamento e di potenziamento del senso di responsabilità dello studente. La griglia di valutazione della condotta si attiene al dettato del D.L. n. 137 del 01/09/2008/, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 30/10/2008 e del D.M. n. 5 del 16/01/2009, e risponde alle seguenti prioritarie finalità: “accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’ interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. La valutazione non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti”.